Riportiamo di seguito le novità normative dell’ultimo periodo.
Come noto, il D.L. 24/2022, c.d. Decreto Riaperture, ha previsto il termine dello stato di emergenza al 31/03/2022, pertanto elenchiamo brevemente di seguito i cambiamenti normativi previsti:
- Il Green pass base sarà la certificazione sufficiente per i lavoratori pubblici e privati per poter accedere al luogo di lavoro dal 01/04 al 30/04; i lavoratori privati sprovvisti di certificazione verde potranno essere sostituiti fino alla data del 30/04/2022;
- Anche i lavoratori over 50, sia pubblici che privati, potranno recarsi al lavoro con il solo Green pass base, ovvero, anche solo sottoponendosi a tampone di verifica ogni 48 ore;
- Resta confermato l’obbligo fino al 30/04 di indossare le mascherine di tipo FFP2 in tutti i luoghi al chiuso, con esclusione di case private e scuole;
- L’obbligo vaccinale permane fino al 15/06 per i cittadini over 50, ma con restrizioni più leggere, mentre resterà invariato, fino al 31 dicembre, per tutti i lavoratori del comparto sanitario e delle RSA;
- Per quanto riguarda i contatti stretti di positivi, dal 01/04 si applica il regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con positivi e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare qualora compaiano i sintomi e comunque al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto;
- Per lo smart working invece, viene prorogato di altri tre mesi, ossia fino al 30/06, il regime di comunicazione semplificata, anche in assenza degli accordi individuali. Tuttavia per i lavoratori fragili non viene più previsto alcun trattamento “agevolato”, equiparandoli quindi ai normali dipendenti e subordinando lo svolgimento dello smart working alla decisione unilaterale del datore di lavoro.
Approda in Gazzetta Ufficiale anche la L. 25/2022, di conversione del decreto Sostegni ter, contenente le seguenti novità in materia di lavoro:
- esonero dalla contribuzione previdenziale, per i mesi da aprile ad agosto 2022, in favore dei datori di lavoro privati operanti nel settore delle agenzie di viaggio e dei tour operator (subordinata all’approvazione della Commissione Europea)
- esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con riferimento alle assunzioni effettuate dal 01/01/2022 al 31/03/2022 a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, limitatamente al periodo di durata dei contratti stipulati e comunque sino a un massimo di 3 mesi. In caso di conversione a tempo indeterminato dei predetti contratti, l’esonero è riconosciuto per un periodo massimo di 6 mesi.
Comunichiamo infine che è operativa dal 28 marzo p.v. la nuova piattaforma online per la comunicazione delle collaborazioni di lavoro autonomo occasionale - introdotta con la L. 215/2021 – che andrà a sostituire l’attuale provvisoria procedura di invio tramite posta elettronica dei dati relativi alle prestazioni (che resterà valida in ogni caso fino al prossimo 30/04).
Ricordiamo che l’adempimento è obbligatorio e preventivo rispetto alla prestazione lavorativa, vi sono tenuti i committenti privati che si avvalgono di questa tipologia di prestazioni e che l’omessa o tardiva trasmissione della comunicazione comporta una sanzione amministrativa da 500,00 euro a 2.500,00 euro, non diffidabile.
Analizziamo nel dettaglio la nuova modalità di comunicazione: innanzitutto, alla procedura telematica di comunicazione si accede autenticandosi nel portale “Servizi.lavoro.gov.it” e cliccando sulla procedura “Lavoro autonomo occasionale”.
Dopo aver effettuato l’accesso, scegliendo “Nuova comunicazione”, è possibile compilare le seguenti sezioni del modulo:
Sezione 1 - Dati del committente
Sezione 2 – Dati del Lavoratore autonomo: codice fiscale - dati anagrafici – cittadinanza - estremi del documento di identità o del permesso di soggiorno - domicilio del prestatore
Sezione 3 – Dati del Rapporto di lavoro: data di inizio - durata entro cui completare la prestazione (è possibile scegliere alternativamente tra 7 giorni, 15 giorni e 30 giorni) - descrizione dell’attività - compenso stimato - sede di lavoro
Sezione 4 - Dati di invio
Archivio news