Di seguito riepiloghiamo le novità in materia pensionistica introdotte dalla legge di Bilancio (legge n. 213/2023) per l’anno 2024.
Pensioni contributive: sono introdotte diverse disposizioni in materia di pensione di vecchiaia e anticipata per i lavoratori “contributivi puri”, cioè privi di anzianità contributiva al 31/12/1995. In particolare:
- viene eliminato il limite di 1,5 volte l’assegno sociale per l’accesso alla pensione di vecchiaia a 67 anni e 20 anni di contributi, e pertanto viene previsto che il diritto alla pensione di vecchiaia potrà essere conseguito a condizione che l'importo della pensione non risulti inferiore all’importo dell'assegno sociale;
- per chi volesse accedere alla pensione anticipata contributiva, avendo raggiunto i 20 anni di contributi e 64 anni di età, viene aumentando il requisito legato all’importo minimo della pensione mensile, che passa da 2,8 volte a 3 volte l’assegno sociale. Viene previsto inoltre che il trattamento di pensione anticipata sarà riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a 5 volte il trattamento minimo di pensione, esclusivamente per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia e viene introdotta una finestra di tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti per la decorrenza del pagamento;
- il requisito contributivo dei 20 anni verrà legato all’incremento dell’attesa di vita.
Riscatto dei periodi non coperti da retribuzione: per i lavoratori “contributivi puri” non titolari di pensione è prevista, in via sperimentale per il biennio 2024-2025, la possibilità di riscattare nella misura massima di 5 anni, anche non continuativi, i periodi antecedenti al 01/01/2024 compresi tra l'anno del primo e quello dell'ultimo contributo comunque accreditato, non coperti da contribuzione. Il pagamento dell’onere per il riscatto potrà essere effettuato in unica soluzione o in un massimo di 120 rate mensili, senza applicazione di interessi per la rateizzazione.
APE sociale: viene prorogata per tutto il 2024 l’APE sociale, con incremento tuttavia del requisito anagrafico a 63 anni e 5 mesi e l’introduzione dell’incumulabilità con redditi di lavoro dipendente o autonomo (ad eccezione del lavoro occasionale nel limite massimo di 5.000 euro annui). Restano confermati gli ulteriori requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico, ossia il possesso alternativo, unitamente ad un’anzianità contributiva di almeno 30 anni, dello stato di disoccupazione, della condizione di caregiver da almeno 6 mesi o di un’invalidità pari ad almeno il 74% (per i lavoratori dipendenti che svolgono attività lavorative gravose sono richieste differenti anzianità contributive, sulla base del settore di appartenenza).
Opzione donna: confermata per tutto il 2024 la proroga di “Opzione donna”, tuttavia con modifica del requisito anagrafico. Più precisamente, potranno accedere al trattamento anticipato le lavoratrici che entro il 31/12/2023 abbiano maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età anagrafica di almeno 61 anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di 2 anni. Resta ferma, come per il 2023, l’ulteriore condizione da possedere, ossia assistere da almeno 6 mesi il coniuge o un parente o affine con handicap in situazione di gravità, possedere una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74% oppure essere state licenziate o essere dipendenti di imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale. Per chi avesse invece già maturato i requisiti negli anni precedenti, varranno ancora le vecchie regole.
Quota 103: prorogata anche la possibilità di accedere al pensionamento anticipato con “Quota 103” per il solo anno 2024, ma con alcune penalizzazioni; al trattamento infatti potrà accedere chi, entro il 31/12/2024, avrà compiuto 62 anni di età e un'anzianità contributiva di almeno 41 anni. Per i soggetti che matureranno i requisiti nell’anno 2024 il trattamento sarà calcolato sulla base del sistema contributivo. Inoltre, sarà prevista una finestra di 7 mesi per i lavoratori privati e 9 mesi per i dipendenti pubblici ai fini della decorrenza del trattamento pensionistico. I lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti pensionistici della Quota 103 e che decidano di non richiedere il trattamento, potranno optare per la rinuncia all'accredito della quota dei contributi a proprio carico e di conseguenza la medesima somma sarà corrisposta interamente al lavoratore dal datore di lavoro.
Archivio news