Legge di Bilancio 2023 - Disposizioni in materia di lavoro

02 gennaio 2023

La legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) pubblicata in Gazzetta Ufficiale lo scorso 29/12/2022, contiene numerosi interventi in materia fiscale, di lavoro e pensionistica. Di seguito si riportano sinteticamente i più rilevanti.

 

Disposizioni in materia di lavoro

Taglio del cuneo fiscale per i lavoratori: per tutto l’anno 2023 è previsto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, esclusi i lavoratori domestici, pari al 2% se la retribuzione imponibile non eccede l'importo mensile di 2.692 euro ed al 3% se la retribuzione imponibile non eccede l'importo mensile di 1.923 euro. La retribuzione imponibile sarà parametrata su base mensile per 13 mensilità.

 

Sgravi contributivi:

  • Esonero contributivo per l’assunzione di percettori del reddito di cittadinanza: ai datori di lavoro privati che nel 2023 assumeranno con contratto di lavoro a tempo indeterminato percettori del reddito di cittadinanza spetterà l’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a loro carico, con esclusione dei premi INAIL. L’esonero spetterà anche per le trasformazioni dei contratti a tempo indeterminato effettuate nel corso dell’anno 2023. Restano esclusi i rapporti di lavoro domestico. Il beneficio è riconosciuto per 12 mesi e nel limite massimo di 8.000 euro annui.

  • Esonero contributivo per l’assunzione di giovani under 36: per l’assunzione a tempo indeterminato di giovani di età inferiore ai 36 anni di età (con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico) e per le trasformazioni dei contratti tempo indeterminato, effettuate nel corso del 2023, i datori di lavoro potranno beneficiare dell’esonero totale dei contributi, per un importo massimo pari a 8.000 euro annui e per un periodo massimo di 36 mesi.

  • Sgravio contributivo per l’assunzione di donne: ai datori di lavoro è riconosciuto l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali (con esclusione dei premi INAIL), sempre nel limite massimo di 8.000 euro annui, per le assunzioni a tempo determinato, a tempo indeterminato, nonché per le trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nel 2023, di - donne con almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi, - di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi previsti dall'Unione europea e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, - di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, o infine - donne di qualsiasi età ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.

Per tutti gli sgravi di cui sopra, l’efficacia è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

 

Smart working lavoratori fragili: viene confermato per il primo trimestre del 2023 il diritto per i lavoratori fragili, sia del settore pubblico che del privato, di lavorare in smart working. Il datore di lavoro deve assicurare a tali soggetti lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento.

 

Reddito di cittadinanza: la legge di Bilancio ridefinisce la disciplina del reddito di cittadinanza per l’anno 2023, prevedendo sin da ora la sua abrogazione dal 01/01/2024.

 

Prestazioni occasionali (c.d. voucher): le nuove disposizioni estendono la possibilità di utilizzo delle prestazioni occasionali, aumentando da 5.000 a 10.000 euro il limite massimo di compensi che possono essere corrisposti da ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori e nel corso dell’anno civile. Resta invece fermo a 5.000 euro il compenso massimo che può essere percepito da ciascun prestatore nel corso dell’anno. Viene ampliata la platea dei datori d lavoro, consentendone l’accesso a coloro i quali abbiano alle proprie dipendenze fino a 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

 

Assegno unico universale: dal 01/01/2023 vengono incrementati gli importi previsti nel corso del 2022 per la misura dell'assegno, sia relativamente all’importo base che con riferimento alle maggiorazioni specificamente previste per figli disabili e nuclei numerosi con 4 o più figli a carico; inoltre viene incrementato l’importo previsto per ciascun figlio di età inferiore a un anno, o di età inferiore a 3 anni qualora l’Isee del nucleo risulti inferiore a 40.000 euro e nel nucleo siano presenti almeno 3 figli.

 

Congedo parentale: viene aggiunto un mese di congedo parentale retribuito all'80% (anziché al 30%) della retribuzione, da utilizzare entro il sesto anno di vita del bambino, e riconosciuto in alternativa (o per frazioni di periodo) alla madre o al padre. La disposizione si applica ai soli lavoratori che abbiano terminato il periodo di congedo di maternità o di paternità successivamente al 31/12/2022.

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