Decreto Aiuti-bis

17 agosto 2022

Il D.L. 115/22, c.d. decreto Aiuti-bis, relativo a "Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali", è entrato in vigore in data 10/08/2022.

Le disposizioni di maggior rilievo sono le seguenti:

MISURE FISCALI PER IL WELFARE AZIENDALE

Limitatamente al periodo d'imposta 2022, viene innalzato da 258,23 euro (valore previsto dalla legislazione vigente) a 600,00 euro il tetto di esenzione dei fringe benefit aziendali, comprendendo anche eventuali somme attribuite per il pagamento delle utenze domestiche sostenute dai dipendenti.

ESONERO PARZIALE DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DEI LAVORATORI DIPENDENTI

La nuova disposizione stabilisce che, eccezionalmente per i soli periodi di paga da Luglio a Dicembre 2022, l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali a carico del lavoratore introdotto dalla L. 234/2021 previsto nello 0,8% è incrementato di 1,2 punti percentuali, raggiungendo quindi la misura del 2%.

ESTENSIONE AD ALTRE CATEGORIE DI LAVORATORI DELL’INDENNITÀ UNA TANTUM DI 200 EURO

L’indennità una tantum di 200,00 euro prevista dal Decreto Aiuti è riconosciuta anche ai lavoratori con rapporto di lavoro in essere nel mese di luglio 2022 e che fino alla data del 18/05/2022 non hanno beneficiato dell'esonero contributivo dello 0,8% della Legge di Bilancio 2022, in quanto interessati da eventi con integrale copertura di contribuzione figurativa a carico dell’INPS. L’indennità sarà riconosciuta con la retribuzione del mese di Ottobre 2022, previa dichiarazione del lavoratore di non aver beneficiato dell’indennità una tantum e di essere stato destinatario di eventi con integrale copertura di contribuzione figurativa a carico dell’INPS.

Sempre in tema di indennità una tantum, il Decreto Aiuti-bis amplia la platea dei beneficiari, inserendo:

  • i pensionati con pensione avente decorrenza entro il 01/07/2022;
  • i dottorandi e gli assegnisti di ricerca, a condizione che abbiano contratti attivi alla data di entrata in vigore del decreto e che siano iscritti alla Gestione separata;
  • i collaboratori sportivi, per i quali la stessa sarà erogata automaticamente da Sport e Salute S.p.a., a condizione che siano stati beneficiari di almeno una delle indennità previste dai D.L. 18/2020, 34/2020, 104/2020, 137/2020, 608/2020, 41/2021, 164/2021 o 73/2021.

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